Patentino animali esotici e D.Lgs. 135/2022: la guida completa, partendo dalla calopsite
Pubblicato a novembre 2026 - Basato sul testo ufficiale e su fonti verificate
Da mesi girano messaggi allarmati: "dal 2026 serve il patentino", "bisogna registrare gli animali", "è vietato questo e quello". Alcune cose sono vere, altre imprecise, altre non trovano conferma nei testi. Noi alleviamo calopsite e siamo partiti da lì, ma la legge riguarda moltissimi altri animali: pappagalli, rettili, pesci, piccoli mammiferi. Abbiamo letto il testo ufficiale articolo per articolo. Ecco cosa dice davvero.
In breve: la calopsite, come tutti gli uccelli diversi dal pollame, è un animale da compagnia esotico per la legge europea. Tenerla e allevarla resta consentito. Dal 1° gennaio 2026 è previsto un corso per i proprietari registrati nel SINAC, ma per gli uccelli la registrazione non è ancora attiva per i privati. Chi vende o regala animali con un annuncio deve indicarne l'identificativo e fornire un certificato veterinario.
La legge in una pagina
Il riferimento è il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, in vigore dal 27 settembre 2022 e poi modificato. Attua in Italia il Regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale e regola cinque grandi temi:
- commercio, importazione e detenzione degli animali selvatici ed esotici;
- il divieto per gli animali prelevati in natura e per le specie pericolose;
- la formazione di operatori e proprietari;
- le regole per gli annunci di vendita, anche online;
- le sanzioni, comprese nuove norme penali contro il commercio illegale di specie protette.
Lo scopo dichiarato è anche sanitario: prevenire le malattie che passano dagli animali all'uomo e ridurre il rischio di focolai.
Perché riguarda la calopsite
Il Regolamento (UE) 2016/429 divide gli animali da compagnia in due gruppi. Nella parte A ci sono cani, gatti e furetti. Nella parte B ci sono tutti gli altri, compresi gli uccelli diversi dal pollame: la calopsite è qui, insieme a tutti i pappagalli. È a questo gruppo che si rivolgono le nuove regole su formazione e registrazione.
I divieti: cosa non si può più fare
Animali prelevati in natura (articolo 3)
È vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre animali esotici catturati nel loro ambiente naturale, e i loro ibridi. Le eccezioni sono poche: zoo autorizzati, centri di recupero, animali sequestrati affidati, insetti e le specie inserite in un elenco apposito. Quell'elenco, la cosiddetta "lista positiva", è stato adottato con il decreto dell'11 ottobre 2022 con sole sei specie, ed è stato ampliato a 71 specie, in gran parte pesci d'acquario, dal decreto del 18 dicembre 2025, in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2026.
Per la calopsite non cambia nulla: quelle che si trovano in Italia sono nate e cresciute in cattività, non catturate in natura.
Specie pericolose (articolo 4)
È vietato detenere animali di specie pericolose per la salute, la sicurezza pubblica o la biodiversità, anche se nati in cattività. L'elenco aggiornato, la "lista negativa", doveva arrivare con un decreto ministeriale che secondo le fonti consultate non è ancora stato adottato. Nel frattempo vale il vecchio elenco del decreto del 19 aprile 1996. Chi detiene una specie che finirà nella nuova lista dovrà denunciarla alla Prefettura entro 90 giorni dalla pubblicazione. La calopsite, ovviamente, non è una specie pericolosa.
Chi aveva già animali ora non consentiti (articolo 6)
Chi possedeva legalmente un animale di una specie poi esclusa può tenerlo fino alla fine della sua vita, a patto di impedirne la riproduzione e la fuga e di garantirne il benessere.
Il corso obbligatorio, il cosiddetto "patentino"
L'articolo 9 del D.Lgs. 135/2022 prevede la formazione, e il decreto ministeriale 3 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 2025, la rende concreta. Dal 1° gennaio 2026 il corso riguarda tre gruppi: gli operatori che gestiscono animali esotici per lavoro, chi li trasporta e i proprietari di animali da compagnia esotici identificati e registrati nel SINAC.
- Contenuti:benessere, biosicurezza, malattie trasmissibili all'uomo, identificazione e registrazione, trasporto, etologia.
- Durata: il decreto non fissa un numero di ore uguale per tutti, perché i programmi cambiano in base alla specie e al ruolo. Il corso online preparato dai veterinari SIVAE dura otto ore, con test finale a risposta multipla.
- Attestato e rinnovo:il corso si chiude con una prova di verifica e il rilascio di un attestato. Il decreto prevede l'aggiornamento ogni cinque anni.
- Costo: a carico di chi lo frequenta.
- Chi lo organizza:enti pubblici e privati, tra cui le società scientifiche indicate dal Ministero della Salute. I corsi vengono inseriti nel portale nazionale di formazione, attivo da marzo 2026. Le Regioni devono garantire che ogni programma sia disponibile almeno una volta l'anno, in presenza o a distanza, organizzandolo anche tramite le ASL se nessun altro lo fa.
- Sanzioni: secondo Animal Law Italia, né il decreto né il D.Lgs. 135/2022 prevedono una multa specifica per chi non frequenta il corso.
Il nodo del SINAC: perché oggi l'obbligo è sospeso nei fatti
Il SINAC è il Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia, la nuova anagrafe partita dai cani e regolata dal decreto del 2 novembre 2023. In teoria deve accogliere tutti gli animali da compagnia elencati dalla legge europea, e per le specie diverse da cani e gatti prevede la registrazione del singolo animale o di un gruppo, per esempio un acquario o una voliera. Le istruzioni operative della Direzione Generale della Sanità Animale, però, sono ancora in discussione con le Regioni. Il corso è legato ai proprietari di animali registratinel SINAC, ma per gli uccelli la registrazione dei privati non è ancora concretamente possibile: lo riportava L'Espresso a ottobre 2026, e l'ANMVI, l'associazione dei medici veterinari, ha chiesto al Ministero di chiarire quando scatti l'obbligo di registrazione per gli animali diversi dai cani.
In pratica: l'obbligo esiste sulla carta, ma finché non sarà possibile registrare il proprio animale la sua applicazione resta in sospeso. La situazione può cambiare da un mese all'altro: per questo conviene informarsi presso il servizio veterinario della propria ASL.
Annunci di vendita e cessione: la regola che pochi conoscono
L'articolo 11 riguarda chiunque pubblichi un annuncio per vendere o regalare un animale da compagnia, online o su carta. Nell'annuncio, o comunque su richiesta delle autorità, deve esserci l'identificativo dell'animale; per i piccoli non ancora identificati, quello della madre. In più l'animale deve essere accompagnato da un certificato veterinario sulle sue condizioni di salute.
Per chi alleva calopsite e cede i pulli è un punto importante: chi non rispetta queste regole rischia una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Allevamenti amatoriali: anche il giardino conta
La legge distingue l'abitazione in cui si tiene un animale da compagnia, che non è uno "stabilimento", dagli allevamenti. Con una modifica successiva ha precisato che negli allevamenti amatorialianche le pertinenze dell'abitazione, come giardini, cortili e voliere esterne, rientrano nelle sue regole. Chi fa nascere pulli in casa per passione farà bene a tenerne conto.
Controlli e sanzioni
I controlli spettano ai servizi veterinari delle ASL e alle altre autorità competenti. Le sanzioni principali previste dall'articolo 14:
- Da 1.000 a 5.000 europer gli annunci senza le informazioni richieste, e per chi tiene un animale di specie non più consentita senza rispettare le condizioni dell'articolo 6 o lo fa riprodurre.
- Arresto fino a sei mesi o ammenda da 20.000 a 150.000 euro per chi detiene o commercia animali prelevati in natura o di specie pericolose fuori dai casi consentiti.
- Confisca degli animali, sempre, in caso di violazione dei divieti principali.
Quali animali riguarda la nuova legge
La calopsite non è l'unica. Le regole su corso e registrazione riguardano tutti gli animali da compagnia della parte B del Regolamento (UE) 2016/429, cioè quelli diversi da cani, gatti e furetti:
- Uccelli diversi dal pollame:pappagalli di ogni taglia, dalla cocorita all'inseparabile fino ai grandi pappagalli, e i piccoli passeriformi esotici. Restano fuori polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, struzzi e altri ratiti.
- Rettili: tartarughe, gechi, serpenti, iguane.
- Anfibi: rane, salamandre, axolotl.
- Pesci ornamentali e altri animali acquatici da acquario.
- Roditori e coniglitenuti come animali da compagnia, non destinati all'alimentazione.
- Invertebrati, come insetti e aracnidi, con l'esclusione di api, molluschi e crostacei.
Le notizie da prendere con le pinze
- "Chiunque abbia un animale esotico deve fare 8 ore di corso ogni 5 anni".Vero a metà. Il rinnovo ogni cinque anni c'è davvero, lo prevede il decreto. Le otto ore invece sono la durata di un corso specifico, non una regola per tutti. E l'obbligo vale per chi ha l'animale registrato nel SINAC.
- "La legge vieta il taglio delle ali".Nel D.Lgs. 135/2022 e nel decreto sulla formazione non c'è un divieto specifico. Resta la legge generale contro il maltrattamento degli animali. La nostra posizione, per il benessere della calopsite, è comunque di non tagliare le ali salvo indicazione del veterinario: volare è parte della sua natura, come raccontiamo nella guida al primo volo.
- "Servono i documenti CITES per la calopsite". Falso: la CITES mette in Appendice II tutti i pappagalli tranne quattro specie, e la calopsite è una di queste, insieme a cocorita, inseparabile roseicollis e parrocchetto dal collare.
Cosa conviene fare oggi
- Conserva i documentidi ogni animale: ricevuta, dati dell'allevatore, eventuale anello. Serviranno per la registrazione, quando sarà attiva.
- Se cedi o vendi pulli, metti nell'annuncio l'identificativo dell'animale o della madre e fatti rilasciare dal veterinario il certificato di salute.
- Informati presso il servizio veterinario della tua ASL: è il primo a sapere quando la registrazione degli uccelli diventerà possibile nella tua Regione.
- Valuta il corso anche prima dell'obbligo. Benessere, biosicurezza e malattie trasmissibili sono temi utili per chiunque tenga animali.
- Diffida dei messaggi allarmistici e controlla sempre la fonte.
Per tutto ciò che riguarda la salute, il riferimento resta un veterinario esperto in aviari.
Domande frequenti
Serve il patentino per tenere una calopsite?+
Dal 1° gennaio 2026 il DM 3 aprile 2025 prevede un corso per i proprietari di animali da compagnia esotici registrati nel SINAC, e la calopsite rientra tra questi. Però, secondo le fonti più recenti, per gli uccelli la registrazione SINAC dei privati non è ancora concretamente possibile: l'obbligo esiste sulla carta, ma la sua applicazione pratica è in sospeso.
Posso ancora comprare o tenere una calopsite?+
Sì. La legge vieta gli animali esotici prelevati in natura e quelli delle specie pericolose. La calopsite che si trova in Italia nasce in cattività e non è una specie pericolosa, quindi detenerla, comprarla e allevarla resta consentito.
Posso vendere o regalare i pulli con un annuncio?+
Sì, ma l'articolo 11 del D.Lgs. 135/2022 chiede che chi pubblica un annuncio di vendita o cessione, online o su carta, indichi l'identificativo dell'animale o, per i piccoli non ancora identificati, quello della madre, e che l'animale sia accompagnato da un certificato veterinario sulle condizioni di salute. Chi non lo fa rischia una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
Quanto dura il corso e quanto costa?+
Il decreto non fissa una durata unica: i programmi cambiano in base alla specie e al ruolo. Il corso online preparato dai veterinari SIVAE, per esempio, dura otto ore con test finale a risposta multipla. Il costo è a carico di chi lo frequenta, e il decreto prevede un aggiornamento ogni cinque anni.
Ci sono multe per chi non fa il corso?+
Secondo l'analisi di Animal Law Italia, né il decreto né il D.Lgs. 135/2022 prevedono una sanzione specifica per chi non frequenta il corso. Le sanzioni della legge riguardano altre violazioni, come gli annunci senza identificativo o la detenzione di specie vietate.
È vero che la legge vieta di tagliare le ali alla calopsite?+
Nel D.Lgs. 135/2022 e nel decreto sulla formazione non c'è un divieto specifico sul taglio delle remiganti. Resta valida la legge generale contro il maltrattamento degli animali. Noi sconsigliamo comunque il taglio delle ali, salvo indicazione del veterinario.
Servono documenti CITES per la calopsite?+
No. La CITES inserisce in Appendice II tutti i pappagalli tranne quattro specie, e la calopsite è una di queste.
Fonti
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, nel testo aggiornato pubblicato dal Ministero dell'Ambiente (agosto 2025): articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 14.
- Decreto del Ministero della Salute 3 aprile 2025 sulla formazione di operatori e proprietari di animali selvatici ed esotici, Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025: articolo 1 (destinatari), articolo 2 (programmi, disponibilità annuale, aggiornamento quinquennale), articolo 3 (attestato), articolo 6 (decorrenza dal 1° gennaio 2026).
- Decreto 11 ottobre 2022 sulla "lista positiva" dell'articolo 5 e decreto 18 dicembre 2025, Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2026, che la amplia a 71 specie.
- Decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2023 sulle modalità operative del SINAC, Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023.
- Dossier della Camera dei Deputati sul decreto correttivo dei decreti legislativi 134, 135 e 136 del 2022: mancata adozione dell'elenco delle specie pericolose.
- Regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale, allegato I, parti A e B.
- ANMVI Oggi, l'agenzia dei medici veterinari: articoli sul decreto formazione e sulla richiesta di chiarimenti sul SINAC.
- Animal Law Italia, Formazione obbligatoria per detentori e operatori di animali esotici e selvatici: destinatari, portale di formazione, assenza di una sanzione specifica.
- L'Espresso, 22 ottobre 2026: corso SIVAE di otto ore, registrazione SINAC degli uccelli non ancora possibile.
- Convenzione CITES, Appendice II: Psittaciformes, con l'esclusione di Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri.
Consultate a novembre 2026. Questo articolo è divulgativo e non costituisce consulenza legale: le norme e la loro applicazione possono cambiare, verifica sempre con la tua ASL. Lo terremo aggiornato man mano che arriveranno novità.